
Prima riunione del corso preparata. Ci vengono date molte schede: su ciascuna c’è la parola chiave di un argomento (lavoro, prodotti per bambini, coppia, corpo, epidurale, cordone ombelicale, ecc.). Dobbiamo fare un lavoro di gruppo: scegliere tra i numerosi post-it quelli con i problemi che ci piacerebbe affrontare durante il corso.
Alla fine del nostro lavoro (in cui appare che ci piacerebbe parlare di quasi tutto!), una futura madre condivide con noi tutti un argomento su cui vorrebbe avere più informazioni, ma che non è presente tra i numerosi post-it: i diritti dei bambini di coppie non sposate. L’argomento non è previsto nel corso preparato, ma, poiché scopriamo che non siamo tutti sposati, immediatamente l’ostetrica ci dice che organizzerà una mini-sessione informativa.
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Ritornata a casa, inizio a cercare su Google sull’argomento e scopro che è di interesse per più coppie, considerato soprattutto che è stato recentemente pubblicato un nuovo progetto di legge su questa questione. Su Internet trovo tutto, quindi ho avuto una discussione chiarificatrice con Silvia Cagna, particolarmente sensibile al tema del diritto di famiglia, per saperne di più sulle differenze giuridiche tra i bambini nati da una coppia sposata e quelli nati da genitori non uniti nel matrimonio.
Ecco le domande che le ho posto e le sue risposte.
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Quali sono le novità più importanti della nuova legge che garantisce i diritti dei bambini nati da coppie non sposate?
Il decreto legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154 ha concluso il processo di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato ai sensi della legge 219/2012, eliminando ogni discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i bambini nati nel matrimonio e quelli nati al di fuori di esso e assicurando così l’uguaglianza giuridica totale di questi.
In sostanza, siamo giunti all’affermazione dell’unicità dello stato del bambino e, di conseguenza, alla soppressione dei riferimenti nelle norme ai bambini «legittimi», «naturali» o «adottivi», ora definiti semplicemente «bambini».
Oltre all’aspetto puramente terminologico, è nel contesto più concreto che appare l’importanza della riforma.
Infatti, già da qualche decennio, il figlio naturale possiede gli stessi diritti e doveri di un figlio legittimo, ma solo nei confronti di mamma e papà.
Infatti, si è sempre ritenuto che le altre relazioni di parentela dovessero assumere il legame matrimoniale dei genitori, in assenza del quale il bambino non può essere legalmente riconosciuto in alcuna relazione con i suoi fratelli e sorelle, nonni e zii.
La nuova legge è intervenuta proprio su questo punto, riconoscendo finalmente al figlio naturale pieni diritti ereditari e affettivi non solo nei confronti dei genitori ma anche di tutti gli altri parenti.
Più precisamente, ciò ha portato all’abrogazione del cosiddetto diritto di commutazione in capo ai figli legittimi, che consentiva loro di soddisfare in denaro o in beni immobiliari ereditari la parte dovuta ai figli naturali che non si opponevano: in questo modo, i bambini nati fuori dal matrimonio non potranno più essere liquidati, ma entreranno pienamente e con lo stesso merito dei legittimi nella comunione ereditaria.
Un altro aspetto su cui la riforma si ripercuote sui suoi effetti è la successione tra fratelli: oggi, infatti, il fratello naturale può contribuire all’eredità del fratello nato dallo stesso genitore, ma nella costanza del matrimonio, se questo muore prima, non lasciando alcun bambino. E viceversa.
Inoltre, la nuova legge offre protezione e garanzia al diritto dei nonni di mantenere relazioni significative con i nipoti, consentendo ai primi di ricorrere al tribunale nel caso in cui vengano impediti di esercitare questo diritto.
Se la coppia di fatto si separa, quali diritti avrà il bambino?
Poiché le coppie cosiddette di fatto non sono pienamente protette dal nostro ordinamento, molti genitori temono che alla fine della convivenza, i loro figli subiscano un trattamento diverso rispetto a quelli nati nella costanza del matrimonio.
La loro paura è però infondata, tanto più che alla luce della nuova legge: i bambini nati da genitori conviventi – si ripete – hanno gli stessi diritti di quelli nati da genitori sposati, cioè essere mantenuti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle aspirazioni.
Nel caso di separazione della coppia non sposata, esattamente come per la coppia sposata, si tratterà di stabilire un regime equilibrato di custodia dei bambini, che, in linea di massima e salvo eccezione, deve essere condiviso, con il collocamento in vigore presso uno dei genitori, al quale può essere attribuita la casa della famiglia (anche se la proprietà esclusiva dell’altro genitore), e una contribuzione adeguata per il mantenimento di quest’ultimo da parte del genitore non collocatario.
La Riforma ha inoltre introdotto un’equazione sostanziale del trattamento procedurale di tutti i bambini: la vecchia legge diversificava, infatti, il destino dei bambini legittimi da quello dei bambini naturali, sulla comune ipotesi della rottura del progetto di vita unitario dei genitori, investendo la decisione sui primi da parte del tribunale ordinario di primo grado e la decisione sui secondi da parte del tribunale dei minorenni; ora, d’altra parte, tutte le controversie relative alla fine di una relazione di fatto tra i genitori (collocamento familiare, visite, frequentazione, contributo ai figli minorenni) sono di competenza del Tribunale di diritto comune.
Cosa succede in caso di decesso di un genitore? Come viene distribuita l’eredità?
Il nostro sistema non riconosce ai conviventi i diritti di successore l’uno dell’altro: il convivente non può quindi ottenere una parte di eredità se non attraverso un’eredità realizzata dal defunto per testamento.
Nella successione, l’esistenza o meno del legame matrimoniale non ha però alcun rapporto con i bambini.
In caso di decesso di un genitore che non ha fatto testamento, è la legge stessa a determinare chi sono le persone a cui l’eredità è attribuita. Queste persone sono chiamate «successori»: sono il coniuge, i discendenti (cioè i figli), gli ascendenti (cioè i genitori), i collaterali (cioè i fratelli e sorelle), gli altri parenti del defunto e infine lo Stato.
In generale, la quota a favore del bambino del defunto dipende dal numero di altri figli e dalla presenza o meno del coniuge: specificamente, in assenza della figura del coniuge, se c’è solo un bambino, allora tutta l’eredità è dovuta a questo; se ci sono più figli, l’intera eredità deve essere divisa in parti uguali tra di loro.
Quali sono i vantaggi giuridici di un bambino nato da genitori sposati?
Si può dire oggi che il bambino di una coppia sposata non ha alcun vantaggio (legale e non) rispetto a quello di una coppia non sposata.
Gli interessi del bambino devono essere protetti indipendentemente dallo stato dei genitori: inoltre, i bambini sono tutti uguali e nascono obblighi nei loro confronti, così come i loro diritti, affinché il fatto stesso sia stato creato dai propri genitori.
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Grazie all’avvocato Silvia Cagna per aver contribuito a questo articolo.
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